Corso sicurezza lavoratori obbligatorio: chi deve farlo nel 2026


Se gestisci un’attività con anche un solo dipendente, la domanda “devo far fare il corso sicurezza lavoratori obbligatorio?” ha una risposta secca: sì, quasi certamente sì. Ma il 2026 non è un anno come gli altri su questo fronte, perché dal 24 maggio è entrato pienamente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, dopo un periodo transitorio di dodici mesi pensato per dare alle aziende il tempo di adeguarsi. Chi pensava di poter rimandare ancora un po’ si trova ora davanti a regole più stringenti, controlli più mirati e, soprattutto, meno margine di errore.

Partiamo da una premessa che vale la pena chiarire subito, perché genera confusione più di quanto sembri: l’Accordo Stato-Regioni non è una legge nel senso stretto del termine, ma un documento tecnico che, in base al Decreto Legislativo 81/08 (il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, la norma “madre” a cui fanno riferimento tutti gli obblighi formativi), stabilisce durata, contenuti e modalità dei corsi obbligatori. È lo strumento operativo con cui lo Stato e le Regioni traducono in pratica quello che il decreto dice in modo più generale.

Corso sicurezza lavoratori obbligatorio: chi deve farlo, punto per punto

La prima cosa da sapere è che l’obbligo non riguarda solo “i dipendenti in senso classico”. Rientrano nella formazione obbligatoria i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, i lavoratori somministrati (quelli assunti tramite agenzia interinale e messi a disposizione di un’altra azienda), i soci lavoratori di cooperative, gli apprendisti, gli stagisti e persino gli studenti che fanno alternanza scuola-lavoro. In pratica: se una persona mette piede in azienda per lavorare, a qualunque titolo, va formata. Non esistono scorciatoie legate al tipo di contratto o alla durata della collaborazione.

E qui arriva una delle novità più importanti del 2026: prima esisteva una finestra di 60 giorni entro cui il datore di lavoro poteva completare la formazione dopo l’assunzione. Quella tolleranza è sparita. Oggi la formazione generale e specifica va completata prima che il lavoratore venga effettivamente adibito alla mansione. Detto in parole povere: se assumi qualcuno lunedì e lo metti al lavoro senza corso, sei già fuori norma, anche se conti di sistemare tutto entro qualche settimana.

Ma l’obbligo non si ferma ai lavoratori “semplici”. Sono coinvolte anche altre figure, ciascuna con un percorso formativo diverso:

  • Datori di lavoro: da quest’anno devono seguire un corso specifico di 16 ore (prima, in molti casi, potevano limitarsi a un ruolo più di coordinamento). La scadenza per completarlo, per chi non l’ha ancora fatto, è fissata al 24 maggio 2027, quindi c’è un anno di margine ma conviene non aspettare l’ultimo mese.
  • Dirigenti e preposti: il preposto è, in sostanza, la persona che sul campo sovrintende all’attività e vigila che i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza — spesso è un capo squadra o un caporeparto, anche se non ha quel titolo formale sul contratto. Per i preposti l’aggiornamento diventa biennale e deve avvenire in presenza, non più solo online.
  • RSPP, cioè il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: la figura, spesso interna ma a volte esterna, che si occupa di individuare i rischi aziendali e proporre le misure per ridurli. Con il nuovo Accordo il modulo comune per il datore di lavoro-RSPP è di 8 ore, uguale per tutti i settori; resta invece un modulo tecnico-specialistico aggiuntivo, che varia in base al codice ATECO (la classificazione numerica che identifica il tipo di attività economica di un’azienda) e al livello di rischio dell’azienda.
  • RLS, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: eletto o designato dai dipendenti per fare da tramite con l’azienda su questi temi. L’aggiornamento resta annuale, obbligatorio nelle aziende sopra i 15 dipendenti e comunque consigliato anche nelle più piccole.
  • Addetti al primo soccorso e antincendio: qui l’aggiornamento pratico segue cadenze proprie — generalmente ogni tre anni, con contenuti che cambiano a seconda del livello di rischio dell’attività.

Se poi in azienda si usano attrezzature particolari — carrelli elevatori, piattaforme elevabili, gru, e così via — chi le manovra deve avere anche un’abilitazione specifica, con corso dedicato e aggiornamento quinquennale.

Un caso pratico, per capirci meglio

Immagina una piccola azienda edile con otto operai, un capocantiere e il titolare che fa anche da datore di lavoro. Nel 2026 questa impresa deve muoversi su più fronti contemporaneamente: il titolare deve completare le sue 16 ore di formazione da datore di lavoro entro maggio 2027; il capocantiere, che di fatto svolge il ruolo di preposto, deve fare l’aggiornamento biennale in aula; gli otto operai devono avere tutti l’attestato di formazione generale e specifica in corso di validità, con l’aggiornamento quinquennale se lo hanno conseguito da tempo. Se tra questi otto ce n’è uno assunto a chiamata solo per due settimane in cantiere, la formazione va fatta comunque, prima che salga sull’impalcatura — non dopo, “quando c’è tempo”.

Se durante un’ispezione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) emerge che il corso sicurezza lavoratori obbligatorio manca o è scaduto, per la legge è come se non fosse mai stato fatto: non conta l’intenzione di regolarizzare, conta lo stato dei fatti in quel momento. E le conseguenze non sono solo economiche: in caso di infortunio, la giurisprudenza recente ha ribadito più volte che il datore di lavoro resta responsabile anche se il lavoratore ha avuto un comportamento imprudente, quando quella imprudenza rientra comunque nelle mansioni assegnate e l’infortunio è collegato a una carenza formativa specifica. In pratica, “non sapevo” o “ha sbagliato lui” non sono quasi mai una difesa sufficiente se manca la formazione a monte.

Cosa cambia davvero rispetto a prima

Chi segue il settore da anni nota una tendenza chiara nel nuovo Accordo: meno formazione “di facciata” e più verifica sostanziale. Gli organi di vigilanza, in particolare nelle zone a maggiore densità produttiva, non si accontentano più del solo attestato timbrato: guardano se la formazione è tracciata digitalmente, se i contenuti erogati corrispondono davvero a quanto previsto, se il corso è stato tenuto da un ente accreditato. Un attestato rilasciato da un ente non riconosciuto, per quanto possa sembrare in regola sulla carta, semplicemente non vale — e questo espone sia l’azienda a sanzioni sia il lavoratore, che dovrà rifare tutto da capo.

C’è anche un altro aspetto, distinto dalla formazione in senso stretto ma spesso confuso con essa: la legge vieta di assumere con contratti a termine o di somministrazione lavoratori destinati a mansioni per cui non sia stata preventivamente effettuata la valutazione dei rischi (il DVR). Se manca questo presupposto, la giurisprudenza ha più volte dichiarato nullo il termine apposto al contratto, con conseguente trasformazione a tempo indeterminato. Non è quindi la formazione mancante in sé a produrre questo effetto, ma l’assenza del DVR prima dell’assunzione — un motivo in più per non trattare la sicurezza sul lavoro come un insieme di adempimenti scollegati tra loro.

Da dove partire, se sei indietro

Il modo più concreto per non farsi trovare impreparati è fare una mappatura reale: per ogni persona che lavora in azienda, a qualunque titolo, verificare se ha già l’attestato, quando scade, e se il ruolo che ricopre (lavoratore semplice, preposto, RSPP, addetto emergenze) richiede corsi aggiuntivi rispetto alla formazione base. Chi ha fatto la formazione generale nel 2021, per fare un esempio molto comune, si trova proprio nel 2026 a dover programmare l’aggiornamento quinquennale — e con le nuove regole più severe, conviene muoversi con un certo anticipo invece di rincorrere le scadenze a ridosso della loro data.


Questo articolo ha finalità puramente informativa e non sostituisce una consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro. Per valutare gli obblighi specifici della tua azienda, gli attestati richiesti per ogni figura coinvolta e le scadenze applicabili al tuo caso, rivolgiti a un consulente qualificato o a un responsabile della sicurezza (RSPP) abilitato.