Obblighi per parrucchieri ed estetisti: sicurezza e igiene
Chi decide di aprire un salone di parrucchiere o un centro estetico si scontra quasi subito con una scoperta poco piacevole: il taglio o il trattamento sono la parte facile. Prima ancora di accendere il phon o preparare la prima ceretta, c’è tutta una filiera di adempimenti che parte dalla qualifica professionale e arriva fino al registro dei rischi chimici, passando per un’autorizzazione comunale che molti scoprono di dover presentare solo quando è già tardi. E una volta aperti, gli obblighi non finiscono: la sicurezza sul lavoro e l’igiene dei locali vanno mantenute giorno per giorno, non dimostrate una volta sola all’apertura.
| Adempimento | Cosa richiede |
|---|---|
| Qualifica professionale | Legge 174/2005 (acconciatore) o Legge 1/1990 (estetista) |
| SCIA sanitaria | Al SUAP del Comune, con planimetria e protocollo di pulizia |
| DVR | Obbligatorio se c’è almeno un dipendente, apprendista o socio lavoratore |
| Formazione lavoratori | 8 ore totali (rischio basso): 4 generali + 4 specifiche |
| Schede di sicurezza (SDS) | Da tenere aggiornate per ogni prodotto chimico usato |
La qualifica non è un dettaglio burocratico
Prima ancora dei locali, conta chi lavora dietro il bancone. In Italia le due professioni sono regolate da leggi diverse e piuttosto rigide. Per fare l’acconciatore (termine che dal 2005 unifica barbiere e parrucchiere) serve la qualifica prevista dalla legge 174/2005: un percorso che passa per un corso biennale seguito da uno di specializzazione, oppure da un anno di inserimento in un salone già avviato, concluso da un esame teorico-pratico. La stessa legge impone che in ogni salone sia sempre presente un responsabile tecnico abilitato, anche quando il titolare dell’attività non è lui stesso un acconciatore qualificato.
Per l’estetista la base è ancora più datata, la legge 1/1990, che riserva la professione a chi ha frequentato un corso regionale di almeno 900 ore l’anno per due anni, seguito da un ulteriore anno di specializzazione o tirocinio in un centro estetico. Senza questa abilitazione non si può aprire un’attività in proprio, e nemmeno lavorare come dipendente svolgendo trattamenti estetici veri e propri. Le due attività, acconciatore ed estetista, possono convivere nello stesso locale o nella stessa impresa, ma la legge chiede comunque il possesso dei requisiti per entrambe, separatamente: non basta essere bravi in una per improvvisarsi nell’altra.
SCIA sanitaria: l’autorizzazione che si dimentica
Una volta risolta la questione della qualifica, arriva la SCIA — Segnalazione Certificata di Inizio Attività — da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si aprirà il salone. Non è un permesso da attendere con ansia per settimane: l’attività può partire lo stesso giorno in cui la SCIA viene depositata, perché il sistema si basa sull’autocertificazione del titolare, che dichiara sotto la propria responsabilità di possedere tutti i requisiti richiesti. Il rovescio della medaglia è che i controlli arrivano dopo, e se qualcosa non torna le conseguenze ricadono su chi ha firmato quella dichiarazione.
Alla SCIA vanno allegati una planimetria dei locali firmata da un tecnico abilitato, una relazione che descriva l’attività e includa il protocollo di pulizia e disinfezione di ambienti, superfici e strumenti, oltre alle schede tecniche e alla marcatura CE delle apparecchiature elettromeccaniche usate (dai phon professionali ai macchinari per trattamenti estetici). I requisiti strutturali dei locali — altezze minime, superfici per postazione, aerazione, pavimenti lavabili — sono fissati dai regolamenti di igiene comunali o regionali, che variano da territorio a territorio: alcuni Comuni, come Milano, chiedono ad esempio un’altezza minima di 2,70 metri per i locali con presenza continuativa di persone e una superficie non inferiore a 9 metri quadrati per ogni cabina o postazione di lavoro. Prima di firmare un contratto di locazione per il locale, conviene sempre verificare il regolamento specifico del proprio Comune, perché uno spazio che sembra perfetto sulla carta può risultare troppo basso di soffitto o troppo piccolo per il numero di postazioni previste.
Un punto che molti titolari sottovalutano riguarda la sterilizzazione degli strumenti non monouso: forbici, pinze, lamette riutilizzabili. Il regolamento richiede che il salone sia dotato di un’apparecchiatura per la disinfezione o sterilizzazione di questi strumenti e che esista una procedura scritta, applicata davvero, non solo descritta sulla carta.
La sicurezza sul lavoro non riguarda solo chi ha dipendenti
Qui entra in gioco il Decreto legislativo 81/2008, il testo che regola la sicurezza sul lavoro in ogni settore. Se il salone ha anche un solo dipendente, apprendista o socio lavoratore, scatta l’obbligo di redigere il DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi: un’analisi scritta di tutti i pericoli presenti in quello specifico locale, con le misure adottate per ridurli. Chi lavora davvero da solo, come ditta individuale senza personale, non ha l’obbligo di redigere il DVR in senso stretto, ma resta comunque tenuto a rispettare le norme generali su attrezzature, impianti elettrici e sostanze chimiche.
Il settore acconciatura ed estetica è classificato come attività a basso rischio secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, quello che stabilisce la formazione obbligatoria dei lavoratori in base al codice ATECO dell’azienda. In pratica, questo significa che i lavoratori devono seguire un corso di 8 ore complessive: 4 ore di formazione generale, uguale per tutti i settori, più 4 ore di formazione specifica dedicata ai rischi chimici, biologici, posturali e da stress lavoro-correlato tipici di saloni e centri estetici. Dal 2016 la parte specifica può essere erogata anche interamente in e-learning, il che rende il corso più semplice da organizzare per chi ha turni di lavoro serrati.
Il rischio più concreto in questo settore è quello chimico: tinture, decoloranti, solventi per unghie, prodotti per permanenti contengono sostanze che, respirate o a contatto con la pelle per anni, possono causare dermatiti, allergie e problemi respiratori. Il datore di lavoro deve tenere aggiornate le schede dati di sicurezza (SDS) di ogni prodotto usato — documenti forniti dal produttore che spiegano come conservare la sostanza, quali protezioni indossare e cosa fare in caso di contatto accidentale — e fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale adeguati, come guanti in nitrile resistenti ai solventi e, quando serve, mascherine. In alcuni casi, se la valutazione dei rischi lo richiede, va nominato anche un medico competente che effettui visite periodiche ai lavoratori esposti.
Un caso pratico
Prendiamo Marta, che apre un salone con due dipendenti dopo aver conseguito la qualifica di acconciatrice. Prima di firmare il contratto d’affitto verifica il regolamento di igiene del suo Comune e sceglie un locale con l’altezza e le metrature richieste. Presenta la SCIA al SUAP allegando planimetria e protocollo di pulizia, e può aprire lo stesso giorno. Nel frattempo fa redigere il DVR da un consulente, che individua come rischio principale l’esposizione a tinture e ammoniaca durante i trattamenti di colore, e prescrive guanti specifici e un sistema di aerazione forzata vicino alle postazioni di lavaggio. Le due dipendenti seguono il corso di formazione da 8 ore, e Marta conserva in salone le schede di sicurezza di tutti i prodotti usati, pronte da mostrare in caso di ispezione.
Privacy e sanzioni da non ignorare
C’è anche un aspetto meno visibile ma reale: chi gestisce un salone raccoglie spesso dati sensibili dei clienti, come allergie o condizioni della pelle riferite prima di un trattamento. Queste informazioni rientrano tra i dati relativi alla salute tutelati dal GDPR, il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, e richiedono un’informativa chiara al cliente e misure minime per evitare che finiscano in mano a persone non autorizzate — anche solo un quaderno lasciato aperto alla reception può essere un problema.
Sul fronte sicurezza sul lavoro, le sanzioni per chi non ha redatto il DVR pur avendo dipendenti restano severe: l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda che va da 3.071,27 a 7.862,44 euro, importi che possono aumentare se il documento manca di parti obbligatorie come la valutazione del rischio chimico specifico del settore. Non è una cifra simbolica, ed è il motivo per cui molti ispettori del lavoro, quando entrano in un salone, chiedono il DVR prima ancora di guardare il resto.
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza professionale: per la propria situazione specifica è sempre opportuno rivolgersi a un consulente del lavoro, a un tecnico della prevenzione o al proprio Comune per verificare i requisiti locali aggiornati.