Ponteggi: obblighi formativi e PiMUS


In molti cantieri il montaggio di un ponteggio viene ancora trattato come un lavoro “che sanno fare tutti”, magari perché in squadra c’è sempre qualcuno che lo fa da anni e se la cava bene con tubi e giunti. Il problema è che la legge non guarda all’esperienza sul campo, guarda ai titoli: per montare, smontare o modificare un ponteggio serve una formazione specifica, diversa da quella generica sulla sicurezza che ogni lavoratore riceve all’assunzione, e non averla espone l’impresa a conseguenze molto concrete, dalla sospensione del cantiere alle sanzioni penali.

Il ponteggio, tecnicamente, è quella che il Testo Unico sulla sicurezza (il Decreto Legislativo 81 del 2008) chiama “opera provvisionale”: una struttura temporanea che permette di lavorare in quota, cioè a un’altezza dalla quale cadere farebbe male sul serio. La soglia che fa scattare tutte le tutele previste per i lavori in quota è fissata dall’articolo 107 del decreto: due metri di dislivello rispetto a un piano stabile. Anche un ponteggio non particolarmente alto, quindi, rientra quasi sempre in questa disciplina.

Non basta la formazione generale dei lavoratori

Chi assume un operaio edile ha già l’obbligo di fargli seguire la formazione generale e specifica prevista per il settore, che per le costruzioni — classificate a rischio alto — vale 16 ore complessive, più un aggiornamento ogni cinque anni. Questa formazione, però, riguarda i rischi tipici del cantiere in senso ampio: caduta di materiali, uso di attrezzature, movimentazione dei carichi. Non abilita nessuno a montare un ponteggio.

Per questo l’articolo 136 del D.Lgs. 81/2008 aggiunge un requisito ulteriore: le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono essere svolte da lavoratori che abbiano ricevuto “una formazione teorico-pratica adeguata e mirata alle operazioni previste”, i cui contenuti e la cui durata sono fissati dall’Allegato XXI al decreto, che recepisce un Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2012 (in pratica un’intesa con cui il governo centrale e le amministrazioni regionali si mettono d’accordo su regole uniformi valide su tutto il territorio nazionale, per evitare che ogni Regione stabilisca corsi diversi).

Elemento Durata/frequenza
Corso montaggio/smontaggio ponteggi 28 ore (giuridico-normativo + tecnico + pratico)
Aggiornamento Ogni 4 anni, almeno 4 ore (di cui 3 pratiche)
Verifica periodica del ponteggio in opera A cura del preposto, anche dopo vento forte o inutilizzo prolungato

Come è fatto il corso e quanto dura

Il corso per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi dura complessivamente 28 ore ed è diviso in tre parti. C’è un modulo giuridico-normativo, di circa 4 ore, dedicato alla legislazione di riferimento e alle responsabilità di chi opera sul ponteggio. Segue un modulo tecnico, che tratta i diversi tipi di ponteggio, i materiali, le modalità di ancoraggio e i dispositivi anticaduta. Infine c’è una parte pratica, svolta su un ponteggio vero, in cui i partecipanti montano e smontano la struttura sotto la guida di un formatore abilitato: senza questa fase, teoricamente completa ma priva di riscontro operativo, l’attestato non ha valore.

La formazione non è per sempre. Ogni quattro anni va rinnovata con un aggiornamento di almeno 4 ore, di cui almeno 3 devono essere pratiche: un dettaglio che a volte sfugge a chi organizza la formazione aziendale pensando che basti “rispolverare” la teoria. Chi coordina la squadra, cioè il preposto — la persona che nell’organizzazione aziendale sovrintende all’attività e controlla che le disposizioni impartite vengano rispettate — deve avere una preparazione ulteriore rispetto ai semplici addetti, perché a lui spetta la responsabilità diretta di dirigere le operazioni sul campo.

Il PiMUS: la guida che il personale formato deve saper leggere

Tutto questo si lega a doppio filo con il PiMUS, il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio: il documento tecnico, previsto sempre dall’articolo 136, che descrive passo per passo come quel determinato ponteggio va assemblato, utilizzato e infine rimosso in sicurezza. Lo redige il datore di lavoro dell’impresa che si occupa materialmente delle operazioni, avvalendosi di una persona competente, ed è obbligatorio per ogni ponteggio installato in cantiere, indipendentemente dalla sua altezza o dalla durata prevista dei lavori.

Il punto spesso trascurato è che il PiMUS non è un adempimento a sé stante, buono da tenere in un raccoglitore per mostrarlo a un eventuale ispettore. È pensato per essere uno strumento operativo, da mettere davvero nelle mani della squadra che monta il ponteggio: se chi lo legge non ha ricevuto la formazione specifica sui ponteggi, difficilmente sarà in grado di applicarne correttamente le indicazioni tecniche, per esempio sulla sequenza di ancoraggio o sulle verifiche da fare prima di far salire qualcuno sull’impalcato. Formazione e PiMUS, insomma, funzionano solo insieme: uno dà le competenze, l’altro le cala sul caso concreto di quel cantiere.

I controlli non finiscono al montaggio

L’obbligo non si esaurisce quando il ponteggio è in piedi. L’articolo 137 del decreto impone al preposto di verificare periodicamente la verticalità dei montanti, il corretto serraggio dei giunti e l’efficienza degli ancoraggi, e di far sostituire o rinforzare subito gli elementi che risultano inefficienti. Questo tipo di controllo va ripetuto anche dopo eventi che possono aver compromesso la stabilità della struttura, come un forte temporale, raffiche di vento sostenute o una lunga interruzione dei lavori durante la quale il ponteggio è rimasto inutilizzato. Un ponteggio montato a regola d’arte un mese fa, insomma, non è automaticamente sicuro oggi: la norma pretende una manutenzione attiva, non solo un montaggio iniziale corretto.

Un caso pratico

Prendiamo una piccola impresa edile che deve rifare l’intonaco esterno di una palazzina di tre piani. Il titolare ha in squadra tre operai con la formazione generale e specifica da 16 ore già in regola, più un capocantiere. Nessuno di loro, però, ha mai seguito il corso specifico sui ponteggi: fino a quel momento avevano sempre lavorato su impalcati montati da una ditta esterna specializzata, noleggiati insieme al servizio di montaggio.

Questa volta il titolare, per risparmiare, vorrebbe far montare il ponteggio direttamente dai suoi operai. Prima di poterlo fare legittimamente deve mandare almeno due o tre persone della squadra al corso da 28 ore, redigere il PiMUS specifico per quella facciata (che avrà caratteristiche diverse da un ponteggio su un cantiere più piccolo, per lunghezza e numero di piani), e individuare chi tra loro assumerà il ruolo di preposto sull’operazione, verificando che abbia la formazione aggiuntiva richiesta per quel ruolo. Se anche uno solo di questi tasselli manca — corso non fatto, PiMUS assente, nessuno con funzioni di preposto — il montaggio non è a norma, anche se il ponteggio finisce per essere tecnicamente stabile e sicuro all’occhio di chi lo guarda dal basso.

Cosa si rischia a saltare questi passaggi

Le violazioni delle disposizioni dell’articolo 136 rientrano tra quelle sanzionate penalmente dal Testo Unico, con pene che possono prevedere sia l’arresto sia un’ammenda, il cui importo esatto viene periodicamente rivalutato e dipende dalla gravità specifica della violazione contestata. A questo si aggiunge, nella pratica, un rischio altrettanto concreto per una piccola impresa: in caso di ispezione, un ponteggio privo di PiMUS o gestito da personale senza la formazione richiesta porta quasi sempre alla sospensione dei lavori su quella parte di cantiere, con tutti i costi di fermo macchina e manodopera che ne derivano, oltre al danno di immagine verso il committente.

Vale la pena ricordarlo anche perché il rischio di caduta dall’alto resta una delle cause più frequenti di infortunio grave nei cantieri italiani: le regole su formazione e PiMUS non nascono per complicare la vita alle imprese, ma per intervenire proprio nel momento — il montaggio e lo smontaggio — in cui la probabilità di un incidente è statisticamente più alta rispetto a quando il ponteggio è già stabile e in uso.

Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza specifica da parte di un tecnico della sicurezza o di un consulente qualificato, a cui è sempre bene rivolgersi per valutare la situazione concreta del proprio cantiere.