Cassetta di primo soccorso: contenuto obbligatorio


C’è un momento, in tantissime micro-imprese, in cui qualcuno si taglia con un cutter aprendo uno scatolone, o inciampa e si sbuccia un ginocchio, e parte la corsa a cercare cerotti e garze in un cassetto qualunque. Spesso si trova qualcosa, spesso no, e quasi mai quello che si trova corrisponde a ciò che la legge chiede davvero di tenere in azienda. La cassetta di primo soccorso non è un accessorio facoltativo né un gesto di buon senso lasciato alla sensibilità del titolare: è un obbligo preciso, con un contenuto stabilito per decreto, che cambia a seconda delle dimensioni e del tipo di attività.

La norma di riferimento

L’obbligo nasce dall’articolo 45 del D.Lgs. 81/2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che impone al datore di lavoro di organizzare il primo soccorso in funzione della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda. Lo stesso articolo rimanda a un decreto attuativo specifico, il D.M. 15 luglio 2003 n. 388, che è il documento che davvero conta quando si parla di “cosa mettere nella cassetta”: stabilisce le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e, appunto, il contenuto dettagliato di ciò che deve essere sempre disponibile sul posto di lavoro.

Il punto di partenza per capire cosa serve, però, non è il tipo di prodotto venduto o il settore in cui si opera, ma la classificazione dell’azienda in uno di tre gruppi — A, B o C — perché è da questa classificazione che discende sia il tipo di dotazione richiesta sia la formazione necessaria per chi dovrà usarla.

Come si stabilisce il gruppo di appartenenza

Il Gruppo A comprende le situazioni considerate a maggior rischio: aziende soggette agli obblighi di notifica o rapporto di sicurezza previsti per il rischio di incidente rilevante (la normativa che riguarda, ad esempio, depositi di sostanze pericolose), aziende o unità produttive con più di cinque lavoratori e un indice infortunistico INAIL di inabilità permanente superiore a 4 per mille nel settore di riferimento, e le aziende agricole con più di cinque lavoratori a tempo indeterminato. Chi rientra qui deve garantire una presenza di primo soccorso strutturata, con addetti formati con un corso più lungo e specifico.

Il Gruppo B riguarda le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A: la maggior parte dei piccoli laboratori artigianali, delle officine, dei negozi con qualche dipendente in più rientra proprio qui. Il Gruppo C, infine, è per le realtà più piccole — meno di tre lavoratori — che non abbiano fattori di rischio tali da farle rientrare nel Gruppo A: pensiamo a uno studio professionale con il titolare e un collaboratore, o a un piccolo negozio a conduzione familiare.

Questa distinzione è determinante perché il decreto prevede due dotazioni diverse: la cassetta di pronto soccorso vera e propria, più ricca, per i gruppi A e B, e un pacchetto di medicazione più essenziale per il gruppo C.

Gruppo Chi rientra Dotazione richiesta
A Rischio di incidente rilevante, oltre 5 lavoratori con indice INAIL >4‰, aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato Cassetta di pronto soccorso (Allegato 1)
B 3 o più lavoratori, non rientranti nel Gruppo A Cassetta di pronto soccorso (Allegato 1)
C Meno di 3 lavoratori, senza fattori di rischio da Gruppo A Pacchetto di medicazione (Allegato 2)

Cosa deve contenere la cassetta (gruppi A e B)

Per le aziende dei gruppi A e B, il contenuto minimo indicato nell’Allegato 1 del decreto comprende, tra gli altri presidi: guanti sterili monouso (cinque paia), una soluzione cutanea disinfettante a base di iodopovidone al 10% di iodio, flaconi di soluzione fisiologica (cloruro di sodio allo 0,9%), compresse di garza sterile di diverse misure confezionate singolarmente (dieci buste da 10x10 cm e due da 18x40 cm secondo le indicazioni più diffuse tra i rivenditori specializzati che riportano l’elenco ministeriale), teli sterili monouso, pinzette da medicazione sterili, cotone idrofilo, cerotti pronti all’uso di varie misure, rotoli di cerotto, un paio di forbici, lacci emostatici, confezioni di ghiaccio istantaneo monouso, sacchetti per la raccolta di rifiuti sanitari, oltre a un termometro e a un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Non è un elenco “indicativo” che si può reinterpretare a piacimento: è la dotazione minima, e il datore di lavoro può — anzi dovrebbe — integrarla in base ai rischi specifici individuati nel documento di valutazione dei rischi. Un’officina meccanica, per dire, farà bene ad aggiungere presidi pensati per ustioni o per il contatto con oli e solventi, oltre al minimo di legge.

Cosa deve contenere il pacchetto di medicazione (gruppo C)

Per le realtà di Gruppo C il decreto prevede una dotazione più snella, il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2: guanti sterili monouso (due paia), un flacone più piccolo di soluzione di iodopovidone al 10% di iodio, un flacone di soluzione fisiologica, alcune compresse di garza sterile di diverse misure, una pinzetta da medicazione monouso, cotone idrofilo, una confezione di cerotti pronti all’uso, un rotolo di cerotto, una benda di garza orlata, un paio di forbici, un laccio emostatico, una confezione di ghiaccio istantaneo, un sacchetto per rifiuti sanitari e le istruzioni — multilingua, secondo la prassi diffusa tra i kit già pronti in commercio — su come utilizzare correttamente il materiale e su come comportarsi in attesa dei soccorsi esterni. È una dotazione più contenuta di quella dei gruppi A e B, ma comunque obbligatoria: non esiste una micro-impresa esentata in assoluto dall’avere qualcosa a disposizione, cambia solo quanto deve contenere.

Dove va tenuta e come va gestita

Non basta acquistare cassetta o pacchetto e infilarli in un ripostiglio dimenticato. Il decreto chiede che siano collocati in un punto facilmente accessibile e individuabile, segnalato con la cartellonistica prevista per il primo soccorso (il classico simbolo bianco su fondo verde), e raggiungibile rapidamente da chiunque lavori nei locali. In un’azienda con più reparti o più piani, spesso serve più di una postazione: non c’è un numero fisso stabilito dalla legge, ma il buon senso — e la valutazione dei rischi — suggeriscono di posizionarle in modo che nessuno debba attraversare mezza azienda per raggiungerle in caso di bisogno.

C’è poi un aspetto che viene sistematicamente sottovalutato: il controllo periodico del contenuto. Molti materiali della dotazione, in particolare i disinfettanti e le soluzioni fisiologiche, hanno una data di scadenza come qualsiasi prodotto sanitario, e vanno sostituiti quando scadono, non lasciati lì fino a quando qualcuno se ne accorge nel momento sbagliato. Allo stesso modo, ogni volta che un presidio viene usato — un paio di guanti, una confezione di garze — va reintegrato il prima possibile, così che la dotazione resti sempre completa. Questo compito di verifica e reintegro spetta al datore di lavoro, anche se nella pratica viene spesso delegato a un addetto al primo soccorso già formato, che può controllare le scadenze con una certa regolarità, ad esempio ogni pochi mesi.

Un caso pratico

Prendiamo un piccolo salone di parrucchiere con il titolare e una dipendente: due persone in tutto, nessun fattore di rischio particolare, quindi Gruppo C. In questo caso basta il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, tenuto magari in un piccolo armadietto a muro vicino alla zona lavaggio, ben visibile e segnalato. Se invece la stessa attività crescesse fino ad avere quattro dipendenti, supererebbe la soglia dei tre lavoratori e passerebbe automaticamente al Gruppo B: da quel momento la titolare dovrebbe sostituire il semplice pacchetto con la cassetta di pronto soccorso completa dell’Allegato 1, molto più ricca, e verificare se anche la formazione dell’addetto al primo soccorso già nominato resti adeguata al nuovo inquadramento. È un esempio che mostra bene come un adempimento apparentemente statico — “ho comprato la cassetta, ho fatto” — vada in realtà rivisto ogni volta che cambia qualcosa di sostanziale nell’organico o nell’attività.

Cosa si rischia a non averla in regola

La mancanza della cassetta o del pacchetto previsti, così come una dotazione palesemente incompleta o scaduta, rientra tra le violazioni degli obblighi organizzativi di primo soccorso disciplinati dall’articolo 45 del D.Lgs. 81/2008, e le relative sanzioni sono previste dal successivo articolo 55 dello stesso decreto, che prevede per il datore di lavoro pene che vanno dall’ammenda pecuniaria fino, nei casi più gravi, all’arresto. Gli importi esatti vengono aggiornati periodicamente dal Ministero del Lavoro e cambiano nel tempo, quindi non ha molto senso citarli come se fossero fissi: quello che conta, dal punto di vista pratico, è che si tratta di un obbligo verificato spesso durante le ispezioni degli organi di vigilanza, proprio perché è facile da controllare a colpo d’occhio, e che una dotazione mancante o inadeguata espone comunque a un rischio economico non trascurabile, oltre che, in caso di infortunio reale, a una responsabilità molto più difficile da gestire per chi non aveva messo in regola nemmeno l’adempimento più elementare.

Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro. Per verificare la dotazione corretta in base al tuo gruppo di appartenenza e ai rischi specifici della tua attività, rivolgiti a un RSPP o al tuo consulente per la sicurezza.