DPI: obblighi del datore di lavoro e categorie


Guanti, occhiali, cuffie, scarpe antinfortunistiche: quasi ogni piccola impresa che lavora con macchinari, sostanze chimiche o semplicemente in un cantiere ha a che fare con i DPI, i dispositivi di protezione individuale. Eppure basta chiedere a un titolare da chi debbano essere pagati, chi li sceglie o cosa succede se un dipendente li rifiuta, per scoprire che le certezze sono poche. La materia è regolata in modo abbastanza dettagliato dal D.Lgs. 81/2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, agli articoli 74-79bis, e capirla bene evita sia rischi per la salute dei lavoratori sia grane con gli organi di vigilanza.

Cos’è, tecnicamente, un DPI

L’articolo 74 del decreto definisce il DPI come qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi per la sicurezza o la salute durante l’attività lavorativa. Rientrano in questa definizione anche gli accessori e i componenti intercambiabili necessari al suo funzionamento: la cartuccia filtrante di una maschera, per esempio, o la cinghia di un’imbracatura. Non sono invece considerati DPI in senso tecnico gli indumenti di lavoro ordinari che non svolgono una funzione protettiva specifica, né gli strumenti delle forze dell’ordine o dei servizi di soccorso, che seguono normative proprie.

Un punto che genera confusione: il DPI non è la prima linea di difesa, è l’ultima. La legge chiede che il rischio venga prima ridotto con misure tecniche o organizzative — per esempio isolando una macchina rumorosa, installando un’aspirazione localizzata per i fumi di saldatura, riorganizzando i turni per limitare l’esposizione. Solo quando queste misure non bastano a eliminare o ridurre sufficientemente il rischio, l’articolo 75 impone di ricorrere ai dispositivi di protezione individuale. In pratica, comprare guanti e occhiali senza aver prima valutato se il rischio si può ridurre a monte non basta a mettersi in regola: serve che la scelta sia il risultato di un ragionamento, non un acquisto automatico.

Le tre categorie di DPI, e perché contano

Da un punto di vista tecnico i DPI non sono tutti uguali, e la differenza non riguarda solo la qualità del prodotto ma anche gli obblighi che ne derivano per l’azienda. Il Regolamento (UE) 2016/425, che ha sostituito la precedente direttiva europea sui DPI, li divide in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono.

La categoria I copre i rischi minimi: qui rientrano, ad esempio, i guanti da giardinaggio o gli occhiali da sole non professionali. Per questi dispositivi il fabbricante può autocertificarne la conformità senza il coinvolgimento di un organismo esterno. La categoria II comprende tutti i rischi che non sono né minimi né gravi — la maggior parte dei DPI da cantiere o da laboratorio, come i normali guanti da lavoro o gli occhiali di protezione, ricade qui — e richiede una verifica da parte di un organismo notificato, cioè un ente terzo autorizzato a certificare il prodotto secondo gli standard europei.

La categoria III è quella riservata ai rischi che possono causare conseguenze molto gravi e spesso irreversibili: morte, danni permanenti alla salute. Vi rientrano le imbracature anticaduta, gli autorespiratori, i dispositivi contro le scosse elettriche o contro il rumore ad alta intensità, i guanti anti-taglio per l’uso di seghe a catena. Per questa categoria non basta la certificazione del prodotto: l’articolo 77, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro anche un obbligo aggiuntivo, quello dell’addestramento specifico. Non è sufficiente spiegare a parole come si usa un’imbracatura anticaduta: il lavoratore deve essere messo nelle condizioni di provarla, sotto la guida di una persona esperta, prima di doverla usare da solo sul lavoro.

Categoria Rischio coperto Esempi Obblighi aggiuntivi
I Minimo Guanti da giardinaggio, occhiali da sole non professionali Autocertificazione del fabbricante
II Non minimo né grave Guanti da lavoro, occhiali di protezione da cantiere/laboratorio Certificazione da organismo notificato
III Grave o irreversibile (morte, danni permanenti) Imbracature anticaduta, autorespiratori, guanti anti-taglio Certificazione + addestramento pratico specifico

Cosa deve fare concretamente il datore di lavoro

L’articolo 77 elenca in modo puntuale gli obblighi che ricadono sull’impresa, e vale la pena scomporli uno per uno perché nella pratica quotidiana vengono spesso rispettati solo in parte.

Il primo passo è l’analisi: prima di scegliere qualsiasi dispositivo, il datore di lavoro deve individuare le caratteristiche del rischio da cui il lavoratore va protetto, valutare se i DPI già disponibili sul mercato rispondono a quel rischio senza introdurne di nuovi, e verificare che siano compatibili tra loro quando servono più protezioni contemporaneamente — pensiamo a chi indossa contemporaneamente casco, cuffie antirumore e occhiali: se non sono progettati per stare insieme, uno può compromettere la tenuta dell’altro.

Poi c’è la fornitura vera e propria: i DPI vanno consegnati ai lavoratori esposti al rischio, devono essere conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76 (marcatura CE, adeguatezza al rischio specifico, adattabilità all’utilizzatore) e vanno destinati a un uso strettamente personale — un paio di scarpe antinfortunistiche non si tramanda da un turno all’altro tra colleghi diversi, salvo che il dispositivo stesso sia progettato per un uso condiviso con le dovute precauzioni igieniche.

Il datore di lavoro deve inoltre mantenere i DPI in condizioni di efficienza, il che significa organizzare manutenzione, riparazioni e sostituzioni quando necessario, oltre a garantirne la pulizia. Un guanto anti-taglio consumato o una maschera con il filtro scaduto non protegge più come dovrebbe, anche se formalmente è ancora “presente” in azienda.

Infine c’è la parte informativa e formativa: il lavoratore va informato sui rischi da cui il DPI lo protegge, formato sul suo uso corretto e, per i dispositivi più complessi o per quelli di categoria III, addestrato praticamente. Anche un semplice DPI apparentemente intuitivo, come una maschera filtrante, può essere usato male se nessuno ha spiegato come verificarne la tenuta sul volto.

Un caso pratico: la falegnameria con tre dipendenti

Prendiamo una piccola falegnameria artigianale che lavora legno massello con seghe circolari e levigatrici. Il titolare, dopo aver aggiornato il DVR (il documento di valutazione dei rischi), individua tre rischi principali: polveri di legno inalabili, rumore delle macchine sopra la soglia di attenzione, taglio accidentale durante l’uso delle lame. Per il primo rischio fornisce ai dipendenti mascherine filtranti FFP2, per il secondo cuffie antirumore, per il terzo guanti specifici per la lavorazione del legno — non anti-taglio generici, perché in questo caso specifico un guanto troppo aderente alla lama potrebbe aumentare il rischio invece di ridurlo, ed è per questo che serve un DPI scelto sul rischio reale e non “il primo guanto da lavoro disponibile”.

Il titolare organizza poi una breve sessione pratica per mostrare come indossare correttamente la mascherina e come verificarne la tenuta, tiene un registro di consegna firmato da ciascun dipendente e sostituisce le mascherine quando risultano usurate. Se in futuro dovesse introdurre un’imbracatura per lavori in quota — per esempio per la manutenzione di uno scaffale alto del magazzino — scatterebbe anche l’obbligo di addestramento specifico, trattandosi di un DPI di categoria III.

Cosa devono fare, invece, i lavoratori

L’obbligo non è a senso unico. L’articolo 78 chiede ai lavoratori di utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente alla formazione ricevuta, di averne cura, di non modificarli di propria iniziativa e di segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente riscontrato. Un dipendente che rifiuta sistematicamente di indossare i DPI forniti, nonostante formazione e richiami, espone anche se stesso a conseguenze disciplinari, oltre ad aggravare la propria posizione in caso di infortunio.

Cosa rischia l’impresa che non rispetta questi obblighi

Il D.Lgs. 81/2008 tratta la mancata fornitura o il mancato mantenimento in efficienza dei DPI come una violazione seria, punita dall’articolo 87 con sanzioni penali a carico del datore di lavoro, che possono includere sia l’arresto sia un’ammenda pecuniaria. Gli importi esatti in vigore vanno sempre verificati con un consulente aggiornato, perché le sanzioni del decreto sono soggette a un meccanismo di adeguamento periodico che ne fa variare il valore nel tempo; è comunque una cifra che, sommata al fermo dell’attività in caso di ispezione con rilievi gravi, rende la scorciatoia di non fornire i DPI molto più costosa del loro acquisto.

C’è poi la conseguenza meno immediata ma più pesante: se un lavoratore si infortuna proprio nell’area di rischio che un DPI adeguato avrebbe dovuto coprire, l’assenza o l’inidoneità del dispositivo diventa un elemento centrale nelle responsabilità civili e penali che seguono l’infortunio, con conseguenze economiche e reputazionali che vanno ben oltre la sanzione amministrativa.

In pratica, da dove iniziare

Per una micro-impresa il punto di partenza resta sempre il DVR: è lì che vanno individuati i rischi residui dopo le misure collettive, ed è da quella lista che discende quali DPI servono davvero, non da un catalogo generico. Conviene poi tenere un registro di consegna firmato da ogni lavoratore, con la data e il tipo di DPI ricevuto, così da avere traccia sia della fornitura sia della formazione associata. E quando si introduce un DPI nuovo, soprattutto se di categoria III, vale la pena chiedersi subito se serva anche l’addestramento pratico, prima che qualcuno lo indossi per la prima volta da solo.

Questo articolo ha uno scopo informativo e non sostituisce una consulenza professionale specifica per la tua attività: per la scelta e la gestione dei DPI più adatti alla tua impresa rivolgiti a un consulente qualificato in sicurezza sul lavoro.