Nomine sicurezza: l'elenco dei documenti obbligatori


Capita spesso che un titolare di micro-impresa scopra di avere un buco nelle nomine di sicurezza solo nel peggiore dei momenti possibili: durante un’ispezione, oppure dopo un infortunio, quando qualcuno gli chiede di tirare fuori un documento che non ha mai fatto. Il problema, quasi sempre, non è la cattiva fede: è che le figure della sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008, il testo unico che regola la materia in Italia, sono diverse tra loro, hanno regole di nomina diverse, e nessuno le mette mai tutte insieme in un unico posto. Qui proviamo a farlo, con un elenco ragionato di chi va nominato, come, e cosa succede se non lo fai.

Il documento di base: il DVR

Prima ancora delle nomine vere e proprie viene il Documento di Valutazione dei Rischi, il DVR: la fotografia scritta di tutti i pericoli presenti nell’attività — macchinari, sostanze, ambienti, ma anche stress da lavoro e organizzazione dei turni — insieme alle misure adottate per contenerli. Non è una nomina in senso stretto, ma è il punto di partenza da cui discendono quasi tutte le altre, perché è lì che emerge, per esempio, se serve o no la sorveglianza sanitaria, e quindi la nomina di un medico competente. L’obbligo nasce dagli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e scatta dal primo giorno in cui in azienda c’è anche un solo lavoratore. Per le imprese appena costituite la legge concede un margine tecnico di novanta giorni per mettere il documento per iscritto, ma la valutazione dei rischi in sé va comunque avviata subito, senza aspettare la scadenza. Chi omette del tutto la valutazione rischia l’arresto da quattro a otto mesi o un’ammenda che può arrivare a 15.000 euro, secondo l’articolo 55 dello stesso decreto.

RSPP: la nomina che il titolare non può evitare

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP, è la figura tecnica che assiste il datore di lavoro nella gestione della sicurezza: analizza i rischi, propone misure, partecipa alla stesura del DVR. A differenza di altre figure di questo elenco, la nomina dell’RSPP non è facoltativa né delegabile a valle: il datore di lavoro deve individuare questa figura per legge, senza eccezioni legate alla dimensione dell’azienda. Quello che cambia, in base alla dimensione e al settore, è se il titolare possa svolgere lui stesso questo ruolo, dopo un’apposita formazione, oppure debba affidarlo a un tecnico interno o esterno. Nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti, in quelle agricole e zootecniche fino a 30, nella pesca fino a 20 e in altri settori fino a 200 dipendenti, il datore di lavoro può infatti ricoprire personalmente il ruolo di RSPP. Sopra queste soglie, o quando il titolare preferisce non farlo, la nomina va assegnata a qualcun altro, con incarico formalizzato per iscritto. Anche qui la mancata nomina è punita con severità: l’articolo 55 prevede l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, sanzione che colpisce anche eventuali dirigenti coinvolti.

Medico competente: obbligatorio solo in certi casi

A differenza dell’RSPP, il medico competente non serve sempre. Va nominato quando, dalla valutazione dei rischi contenuta nel DVR, emerge che almeno uno dei lavoratori è esposto a un fattore di rischio che richiede la sorveglianza sanitaria — la parola tecnica per indicare i controlli medici periodici pensati per verificare che il lavoro non stia danneggiando la salute di chi lo svolge. Pensiamo, per fare un esempio molto comune tra le micro-imprese, a chi usa videoterminali per più di venti ore settimanali, a chi movimenta carichi pesanti, o a chi lavora esposto a rumore, polveri o sostanze chimiche oltre certe soglie. Se nessuno di questi fattori è presente, l’azienda può non avere il medico competente: ma attenzione, è una valutazione che va documentata nel DVR stesso, non decisa a sensazione dal titolare. Un altro dettaglio spesso trascurato: prima di nominare il medico competente, il datore di lavoro deve consultare l’RLS, quando presente in azienda, proprio come avviene per la nomina dell’RSPP.

RLS: l’unica figura che non nomina il titolare

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è, tra tutte le figure di questo elenco, l’eccezione alla regola: non è il datore di lavoro a sceglierlo, ma i lavoratori stessi. Nelle aziende fino a 15 dipendenti viene eletto direttamente tra i colleghi, senza bisogno di procedure sindacali complesse; sopra questa soglia entrano in gioco le rappresentanze sindacali interne, se presenti. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile, e chi viene eletto ha diritto a un corso di formazione di almeno 32 ore. Se in azienda nessuno si candida, il datore di lavoro non commette una violazione automatica — non può obbligare nessuno a fare l’RLS — ma resta comunque tenuto a garantire in qualche forma la consultazione dei lavoratori sulla sicurezza, per esempio attivando la copertura tramite un Rappresentante Territoriale (RLST) tramite il fondo gestito dall’INAIL.

Addetti antincendio e primo soccorso: nomine senza numero fisso

Qui la particolarità è che la legge non dice mai, testualmente, “ne servono tre” o “ne serve uno ogni dieci dipendenti”. L’articolo 45 del D.Lgs. 81/2008 e il Decreto Ministeriale 388/2003 chiedono che il numero di addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze sia “adeguato e sufficiente”, lasciando al datore di lavoro il compito di valutare quanti turni ci sono, quante sedi, quante persone sono normalmente presenti. In pratica, per una piccola azienda con un solo turno spesso bastano due addetti — uno più una riserva per le assenze — mentre chi lavora su più turni o più sedi ne deve formare uno per ciascuna area scoperta. Quello che conta, ai fini della nomina, è che la scelta del numero sia motivata e riportata da qualche parte, idealmente nello stesso DVR: un’azienda che in caso di ispezione risulta avere un solo addetto a fronte di due turni di lavoro, senza alcuna giustificazione scritta, si trova in una posizione debole anche se sulla carta un nominativo esiste.

Preposto: la nomina che spesso esiste già, senza saperlo

Il preposto è chi, di fatto, sovrintende al lavoro di altri colleghi: il capo squadra, il capoturno, il responsabile di reparto. La particolarità di questa figura è che può esistere anche senza una nomina scritta: se qualcuno in azienda dirige e controlla concretamente il lavoro altrui, la legge lo considera un preposto a tutti gli effetti, e la formazione specifica diventa obbligatoria a prescindere da qualunque lettera d’incarico. Formalizzare la nomina resta comunque una buona pratica fortemente consigliata, perché rende chiaro chi deve rispondere di cosa, ma l’errore da evitare è pensare che, non avendo nominato nessuno per iscritto, l’obbligo di formazione non scatti: se la funzione viene svolta di fatto, l’obbligo c’è comunque.

Un adempimento che è sparito: il registro infortuni

Vale la pena chiarire un equivoco che gira ancora tra molti imprenditori, spesso per sentito dire da altri colleghi o da vecchie guide non aggiornate: il registro infortuni cartaceo, che un tempo era un documento obbligatorio da tenere in azienda, è stato abolito dal Decreto Legislativo 151/2015, con effetto dal 23 dicembre 2015. Questo non significa che gli infortuni non vadano più tracciati: resta pienamente in vigore l’obbligo di denuncia telematica all’INAIL per ogni infortunio che comporti l’assenza dal lavoro, obbligo che oggi si assolve attraverso i servizi online dell’Istituto, senza più bisogno di un registro fisico da compilare a mano.

Un caso pratico per mettere insieme i pezzi

Immaginiamo un piccolo laboratorio artigianale con otto dipendenti, un solo turno di lavoro, nessuna esposizione a rischi chimici particolari ma un uso quotidiano di macchinari da taglio. Il titolare, formatosi appositamente, fa lui stesso da RSPP, rientrando ampiamente sotto la soglia dei 30 dipendenti prevista per le aziende artigiane. Dalla valutazione dei rischi emerge che nessun lavoratore è esposto a fattori che richiedono sorveglianza sanitaria obbligatoria, quindi l’azienda non ha bisogno del medico competente — decisione che il titolare ha cura di motivare per iscritto nel DVR, non solo di dare per scontata. I dipendenti hanno eletto un RLS tra di loro, che ha seguito il corso di 32 ore. Sono stati formati due addetti al primo soccorso e due all’antincendio, per garantire copertura anche in caso di ferie o malattie. Uno dei dipendenti più esperti, che di fatto coordina il lavoro degli altri sul banco da taglio, è stato anche formalmente nominato preposto, con tanto di lettera d’incarico firmata, oltre alla formazione specifica che comunque gli sarebbe spettata anche senza nomina scritta. Messo così, sembra un puzzle complicato: ma preso un pezzo alla volta, ciascuna nomina discende in modo abbastanza lineare da quello che l’azienda fa davvero, giorno per giorno.

Tenere tutte queste nomine aggiornate, con le relative lettere d’incarico e gli attestati di formazione raccolti in un unico fascicolo, è probabilmente la cosa più semplice ed economica che un piccolo imprenditore possa fare per farsi trovare pronto a un controllo — molto più semplice che rincorrere i documenti mancanti quando l’ispettore è già in ufficio.

Riepilogo: chi va nominato e quando

Figura/documento Sempre obbligatorio? Chi lo nomina/redige
DVR Sì, dal primo lavoratore assunto Datore di lavoro
RSPP Sì, sempre Datore di lavoro (anche se stesso, entro soglie dimensionali)
Medico competente Solo se il DVR rileva rischi che richiedono sorveglianza sanitaria Datore di lavoro
RLS Sì, ma la scelta spetta ai lavoratori Eletto dai lavoratori
Addetti antincendio e primo soccorso Sì, in numero “adeguato e sufficiente” (nessuna soglia fissa) Datore di lavoro
Preposto Solo se qualcuno svolge di fatto quella funzione (nomina scritta consigliata, non costitutiva) Datore di lavoro
Registro infortuni cartaceo Abolito dal 2015 — sostituito dalla denuncia telematica INAIL —

Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro. Per verificare quali nomine servono davvero nella tua azienda, rivolgiti a un RSPP o a un consulente qualificato.