RLST: quando interviene il rappresentante territoriale


Quando un’azienda non elegge il proprio RLS interno — il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza scelto tra i dipendenti — non resta automaticamente scoperta. Il D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico che disciplina la sicurezza sul lavoro in Italia, prevede una figura di riserva pensata proprio per questi casi: l’RLST, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. È una figura poco conosciuta fuori dagli addetti ai lavori, ma per una micro-impresa che non ha mai organizzato un’elezione interna è spesso l’unico modo per non trovarsi sprovvista di un interlocutore riconosciuto quando si tratta di discutere di rischi e prevenzione. Vale la pena capire come funziona davvero, perché il meccanismo è più articolato di un semplice “sostituto” dell’RLS aziendale.

Il riferimento normativo e la logica del sistema

La figura è disciplinata dall’articolo 48 del D.Lgs. 81/2008, che va letto insieme all’articolo 47 (quello che stabilisce come si elegge l’RLS aziendale in base al numero di dipendenti) e all’articolo 52, che istituisce un fondo di sostegno presso l’INAIL dedicato proprio a finanziare questo sistema. La logica di fondo è semplice: il diritto dei lavoratori a essere rappresentati sulla sicurezza non deve venire meno solo perché, in una piccola azienda, nessuno si è candidato o organizzato un’elezione. L’articolo 48 stabilisce che l’RLST esercita le stesse competenze dell’RLS aziendale, quelle elencate all’articolo 50, ma «con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza» in cui non esista un rappresentante eletto o designato al loro interno.

Un punto va chiarito subito, perché genera confusione: non esiste una soglia dimensionale che “attiva” l’RLST in automatico. La soglia dei 15 dipendenti prevista dall’articolo 47 riguarda le modalità di elezione dell’RLS aziendale (elezione diretta sotto i 15, elezione nell’ambito delle rappresentanze sindacali sopra), non l’accesso al sistema territoriale. In teoria l’RLST può intervenire in qualunque azienda priva di RLS interno, indipendentemente dalla dimensione. Nella pratica, però, riguarda quasi sempre le micro e piccole imprese sotto i 15 dipendenti, perché sono quelle in cui l’elezione diretta tra i lavoratori più spesso non arriva mai a compiersi: magari perché nessuno si propone, magari perché il tema semplicemente non viene mai sollevato in un’azienda di sei o sette persone dove ci si conosce tutti e i rapporti sono informali.

Come si individua l’RLST: non lo nomina il datore di lavoro

Qui sta la differenza più importante rispetto a figure come l’RSPP, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che il titolare deve nominare per legge. L’RLST non viene scelto dall’azienda. L’articolo 48 comma 2 rimanda le modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva: sono i CCNL e gli accordi interconfederali o di categoria a stabilire come questa figura viene individuata, di norma nell’ambito di organismi paritetici o enti bilaterali territoriali o settoriali. In pratica, l’accesso passa quasi sempre attraverso l’ente bilaterale legato al contratto collettivo applicato dall’azienda: strutture come Ebiten, EBAFoS o Enbilav per diversi comparti, oppure i CPT (i Comitati Paritetici Territoriali) per l’edilizia, dove il sistema territoriale è storicamente più consolidato e strutturato.

Per una micro-impresa, il percorso è quindi abbastanza lineare: si verifica quale CCNL si applica, si contatta l’ente bilaterale o l’organismo paritetico di riferimento per quel settore e territorio, e si formalizza l’adesione al sistema, spesso con un semplice modulo. Molti di questi enti mettono a disposizione anche la modulistica per il verbale che attesta la mancata elezione dell’RLS interno, un passaggio che serve a documentare perché ci si sta rivolgendo alla figura territoriale.

Cosa fa concretamente, e con quali limiti

Una volta individuato, l’RLST esercita le stesse funzioni previste per l’RLS aziendale: viene consultato prima dell’aggiornamento del DVR (il documento che elenca i rischi presenti in azienda e le misure adottate per contenerli), ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro e a partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza. La differenza è che lo fa per più aziende contemporaneamente, quelle del territorio o del comparto che non hanno un proprio rappresentante interno. L’accesso ai luoghi di lavoro avviene con preavviso, secondo tempi e modalità stabiliti dagli accordi collettivi di riferimento: alcuni organismi paritetici territoriali applicano, per esempio, un preavviso scritto di una decina di giorni prima della visita, salvo i casi di infortunio grave in cui l’accesso è immediato. Le modalità esatte possono comunque variare da un ente bilaterale all’altro, quindi conviene sempre verificarle presso quello competente per il proprio settore.

È importante avere chiaro un aspetto: la visita dell’RLST non ha natura ispettiva. Non è un controllo che porta a sanzioni dirette, come potrebbe essere quello dell’ASL o dell’Ispettorato del Lavoro. È una funzione di rappresentanza e consultazione, la stessa che avrebbe un RLS interno, solo esercitata da una persona esterna all’organico aziendale. C’è infine un vincolo di incompatibilità previsto dalla norma: chi ricopre il ruolo di RLST non può contemporaneamente svolgere funzioni sindacali operative in azienda né ricoprire l’incarico di RSPP o ASPP, proprio per evitare sovrapposizioni tra chi rappresenta i lavoratori e chi, per conto del datore di lavoro, si occupa tecnicamente della prevenzione.

Sul fronte della formazione, la legge non fissa un monte ore unico e uguale per tutti come fa invece per l’RLS aziendale, dove il corso base è di 32 ore. Anche qui la materia è rimandata alla contrattazione collettiva, e i percorsi organizzati dai diversi enti bilaterali tendono a essere più lunghi, spesso attorno alle 64-80 ore complessive tra formazione generale, approfondimenti sui rischi specifici dei settori coperti e moduli sul campo — ma la durata esatta va sempre verificata presso l’organismo paritetico competente, perché non è uniforme su tutto il territorio nazionale.

Chi paga, e cosa succede a chi non aderisce a nulla

Il sistema territoriale non è gratuito per le aziende che ne usufruiscono, ma il costo non si paga direttamente all’RLST: l’articolo 52 del Testo Unico istituisce presso l’INAIL un fondo di sostegno alla piccola e media impresa e alle rappresentanze territoriali, alimentato da un contributo che le aziende prive di RLS interno versano in base a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato. Almeno la metà delle risorse del fondo è destinata proprio al sostegno di queste rappresentanze territoriali, inclusa la loro formazione. In diversi settori, va detto, il fondo INAIL non è ancora pienamente operativo in tutte le sue componenti, per cui nella pratica la contribuzione finisce spesso verso i fondi degli enti bilaterali di categoria piuttosto che direttamente all’Istituto: un dettaglio da verificare caso per caso con il proprio consulente o con l’ente bilaterale di riferimento.

E se un’azienda non elegge l’RLS interno e non aderisce nemmeno formalmente a un ente bilaterale per attivare l’RLST? Qui la risposta sorprende chi si aspetta una sanzione diretta: non esiste una multa specifica prevista dalla legge per la semplice mancata elezione dell’RLS o per la mancata adesione al sistema territoriale. Il contributo al fondo INAIL resta comunque dovuto, indipendentemente dal fatto che l’azienda si attivi o meno per usufruire della figura territoriale. Il vero rischio, quindi, non è una sanzione automatica per l’assenza in sé, ma tutto ciò che da quell’assenza discende: se l’azienda deve aggiornare il DVR o introdurre una macchina che comporta rischi per la salute, e non esiste alcun rappresentante — né interno né territoriale — da consultare, quella consultazione semplicemente non risulta da nessuna parte. In caso di controllo da parte di ASL o Ispettorato del Lavoro, è proprio questo tipo di lacuna documentale a essere verificato, con conseguenze che possono arrivare a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali legate alla violazione degli obblighi di consultazione previsti dal Testo Unico.

Un caso pratico

Immaginiamo un piccolo salone di acconciature con sei dipendenti, nessuno dei quali si è mai proposto come RLS nei dieci anni di attività. Quando arriva il momento di rivedere il DVR dopo l’acquisto di nuove attrezzature, la titolare si accorge che non ha nessuno da consultare formalmente. Contattando l’ente bilaterale legato al CCNL acconciatura ed estetica applicato in azienda, scopre di poter richiedere l’intervento dell’RLST di zona: compila un modulo che attesta l’assenza di un RLS interno, versa il contributo dovuto commisurato al numero di dipendenti, e ottiene un referente esterno che viene informato e consultato sull’aggiornamento del documento, con una visita programmata in negozio dando il preavviso richiesto. Un passaggio che, risolto per tempo, evita di trovarsi sprovvisti di risposte il giorno di un’eventuale ispezione.

Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro. Per verificare le modalità di adesione al sistema RLST previste dal CCNL applicato alla tua azienda, rivolgiti all’ente bilaterale o all’organismo paritetico competente per il tuo settore, oppure al tuo RSPP di riferimento.