Rischio rumore e vibrazioni: soglie e obblighi


Chi pensa che rumore e vibrazioni siano un problema da grande fabbrica, con presse e capannoni enormi, si sbaglia. Una piccola officina meccanica, un laboratorio di falegnameria con tre dipendenti, persino un negozio con un compressore per la refrigerazione acceso tutto il giorno possono rientrare negli obblighi di valutazione previsti dalla legge. Il punto non è la dimensione dell’azienda, ma quanto i lavoratori sono esposti a questi due fattori di rischio, che il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (il Decreto Legislativo 81 del 2008) tratta insieme, nello stesso titolo dedicato agli “agenti fisici”.

Perché rumore e vibrazioni si valutano insieme, ma sono cose diverse

Il rumore danneggia l’udito in modo lento e spesso silenzioso, se si perdona il gioco di parole: chi lavora per anni vicino a una macchina utensile rumorosa non se ne accorge finché il danno non è già fatto. Le vibrazioni, invece, si trasmettono al corpo attraverso gli utensili che si tengono in mano — un martello demolitore, una smerigliatrice, una motosega — oppure attraverso tutto il corpo, quando si guida per ore un muletto o un trattore su terreno sconnesso. Nel primo caso si parla di vibrazioni mano-braccio, nel secondo di vibrazioni al corpo intero, e la legge le tratta con parametri distinti perché i danni che provocano sono diversi: disturbi vascolari e neurologici alle mani nel primo caso, problemi alla colonna vertebrale nel secondo.

Quello che accomuna i due rischi è il metodo con cui la legge chiede di misurarli: non basta un’impressione soggettiva (“qui si sente che è rumoroso”), serve un dato numerico ottenuto con strumentazione tecnica, che viene poi confrontato con soglie precise stabilite dalla normativa.

Le soglie per il rumore

Il descrittore usato per il rumore è il LEX,8h, cioè il livello di esposizione giornaliera calcolato come se il lavoratore fosse sottoposto per otto ore continuative a un rumore costante equivalente, in termini di energia sonora, a quello reale a cui è esposto durante la giornata. Il D.Lgs 81/2008 fissa tre soglie, tutte espresse in decibel ponderati A, cioè decibel dB(A) misurati con un filtro che riproduce la sensibilità dell’orecchio umano alle diverse frequenze:

  • valore inferiore di azione: 80 dB(A);
  • valore superiore di azione: 85 dB(A);
  • valore limite di esposizione: 87 dB(A).
Soglia rumore Valore Obbligo
Valore inferiore di azione 80 dB(A) DPI uditivi disponibili su richiesta, sorveglianza sanitaria su richiesta
Valore superiore di azione 85 dB(A) DPI uditivi obbligatori, sorveglianza sanitaria per tutti gli esposti
Valore limite di esposizione 87 dB(A) Mai superabile (anche con DPI): intervento immediato se superato

A ogni soglia corrisponde un obbligo diverso per il datore di lavoro. Sopra gli 80 dB(A) scatta l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale per l’udito — i cosiddetti otoprotettori, tappi o cuffie — e i lavoratori possono chiedere di essere sottoposti a controllo sanitario, che il medico competente valuterà caso per caso. Superati gli 85 dB(A), l’uso degli otoprotettori diventa obbligatorio e non più facoltativo, e la sorveglianza sanitaria — cioè le visite periodiche del medico competente, la figura incaricata di monitorare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici — scatta per tutti gli esposti, di norma con cadenza annuale, salvo che il medico stesso indichi una periodicità diversa in base alle condizioni di ciascun lavoratore. Il valore limite di 87 dB(A) non può invece essere superato in nessun caso, tenendo però conto dell’attenuazione fornita dai dispositivi di protezione indossati: se un lavoratore supera questo limite anche indossando i DPI, l’azienda deve intervenire immediatamente sulle cause, individuando le ragioni del superamento e correggendo la situazione.

Le soglie per le vibrazioni

Per le vibrazioni il parametro di riferimento si chiama A(8): è l’accelerazione media, ponderata in frequenza, a cui il lavoratore è esposto in una giornata lavorativa standard di otto ore, e si misura in metri al secondo quadrato (m/s²). Anche qui esistono un valore d’azione e un valore limite, ma le soglie cambiano a seconda che si tratti di vibrazioni mano-braccio o vibrazioni al corpo intero.

Per le vibrazioni mano-braccio, quelle trasmesse da utensili portatili, il valore d’azione giornaliero è fissato a 2,5 m/s², mentre il valore limite di esposizione è di 5 m/s² (con un valore limite più alto, 20 m/s², ammesso solo su periodi molto brevi). Per le vibrazioni al corpo intero, quelle trasmesse ad esempio dal sedile di un mezzo, le soglie sono molto più basse: il valore d’azione è 0,5 m/s² e il valore limite è 1,0 m/s² (1,5 m/s² su periodi brevi). Questa differenza numerica non è un capriccio tecnico: il corpo intero, in particolare la colonna vertebrale, tollera livelli di accelerazione molto inferiori rispetto a mani e braccia prima di subire un danno significativo.

Soglia vibrazioni Mano-braccio Corpo intero
Valore d’azione 2,5 m/s² 0,5 m/s²
Valore limite di esposizione 5 m/s² (20 m/s² su brevi periodi) 1,0 m/s² (1,5 m/s² su brevi periodi)

Superato il valore d’azione, il datore di lavoro deve attivare un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione — per esempio alternando gli operatori sull’utensile più vibrante, oppure scegliendo attrezzature di nuova generazione con smorzamento migliore — e offrire la sorveglianza sanitaria. Il valore limite, come per il rumore, non deve mai essere superato: se succede, l’azienda deve individuare le cause e intervenire senza ritardo.

Chi deve fare la valutazione, e quando

L’obbligo di valutare rumore e vibrazioni fa parte della valutazione generale dei rischi che ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore deve svolgere fin dal primo giorno di attività, e che confluisce nel Documento di Valutazione dei Rischi (il DVR, il documento generale che fotografa tutti i rischi aziendali). Non è quindi un adempimento separato o facoltativo: se nella tua azienda ci sono macchinari rumorosi o utensili vibranti, il capitolo dedicato a questi agenti fisici deve essere presente nel DVR, con dati misurati e non stimati a occhio, ove il rischio non sia manifestamente trascurabile. La misurazione tecnica va affidata a un tecnico competente, spesso lo stesso RSPP (il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la figura tecnica che assiste l’azienda su questi temi) o un consulente esterno specializzato in agenti fisici, che utilizza fonometri e accelerometri tarati secondo norme tecniche specifiche.

Un aspetto che sfugge a molti piccoli imprenditori: anche se il rischio sembra basso — un ufficio con una sola stampante rumorosa, un negozio con un frigorifero — vale comunque la pena documentare nel DVR il ragionamento che porta a escludere la necessità di una misurazione strumentale. “Non ho valutato perché mi sembrava basso” non è una motivazione che regge davanti a un ispettore; “ho valutato con un sopralluogo e ho stimato che l’esposizione resta ampiamente sotto le soglie di azione, per queste ragioni” sì.

Un caso pratico

Prendiamo un’officina di autoriparazione con quattro dipendenti: due meccanici che usano quotidianamente avvitatori pneumatici e smerigliatrici angolari, un carrozziere che usa il levigatore per la preparazione delle superfici, e un addetto all’accettazione clienti che lavora in un ufficio separato. Il titolare, dopo aver fatto misurare rumore e vibrazioni da un tecnico, scopre che i due meccanici superano gli 85 dB(A) di rumore durante l’uso degli utensili ad aria compressa e che il carrozziere, con il levigatore, arriva a un’esposizione vibratoria mano-braccio di circa 3,2 m/s², sopra il valore d’azione ma sotto il limite. L’addetto all’accettazione resta ben sotto ogni soglia. A questo punto il titolare deve fornire e imporre l’uso degli otoprotettori ai due meccanici, attivare la sorveglianza sanitaria annuale per loro e per il carrozziere, e valutare se alternare l’uso del levigatore tra più operatori o investire in un modello con vibrazioni ridotte, per riportare l’esposizione più vicina al valore d’azione nel tempo. Per l’addetto all’accettazione, invece, non scatta alcun obbligo specifico legato a questi due rischi.

Cosa succede se non si valuta

La mancata valutazione di rumore e vibrazioni, in quanto parte della valutazione generale dei rischi imposta dal D.Lgs 81/2008, espone il datore di lavoro alle stesse conseguenze previste per l’assenza o l’incompletezza del DVR: sanzioni penali che comprendono l’arresto o un’ammenda, oltre a sanzioni aggiuntive per chi non fornisce i DPI necessari o non attiva la sorveglianza sanitaria dovuta. Ma al di là dell’aspetto sanzionatorio, il vero rischio in caso di infortunio o malattia professionale — un’ipoacusia da rumore, per esempio, che può portare al riconoscimento di una malattia professionale da parte dell’INAIL, l’istituto che assicura i lavoratori contro infortuni e malattie legate al lavoro — è trovarsi senza una valutazione documentata che dimostri di aver fatto quanto dovuto, con conseguenze molto più pesanti di una multa.

Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza professionale in materia di sicurezza sul lavoro. Per la valutazione di rumore e vibrazioni nella tua azienda, rivolgiti a un RSPP o a un tecnico competente in agenti fisici.